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Corsi di Perfezionamento sulla metodologia CLIL erogati da Scuole Superiori di Mediazione Linguistica – Aggiornamento e pareri

Negli ultimi giorni, alcuni Ambiti Territoriali hanno recepito una nota del Segretariato Generale del M.U.R. (Ministero dell’Università e della Ricerca) concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica. In questo documento, un riscontro fornito a seguito di un’interrogazione proveniente dall’ambito territoriale di Messina, si precisa che “i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale”.

A seguito di un’attenta lettura della nota stessa, si è valutato che il riscontro fornito dal Ministero dell’Università e della Ricerca di cui sopra si riferisce specificatamente ai titoli di cui all’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e di cui all’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché all’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, e non ai Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU congiunti alla certificazione della relativa lingua straniera, non meglio normati nelle tabelle allegate all’O.M. 88/2024, la cui positiva frequenza prevede il riconoscimento di punti 3 nelle GPS.

Pertanto, il Sindacato SITEC di concerto con il Sindacato TEMPO SCUOLA, ha ritenuto opportuno produrre una comunicazione a firma congiunta da indirizzarsi agli Ambiti Territoriali che hanno recepito la nota del M.U.R. e, di conseguenza, decurtato i punteggi relativi al conseguimento del corso CLIL.

Di seguito la comunicazione indirizzata all’Ambito Territoriale di Salerno.

Auspichiamo che, come richiesto, gli Ambiti Territoriali interessati revochino gli avvisi ed i decreti relativi alla mancata validazione dei corsi di perfezionamento CLIL oggetto di discussione tenendo presente che negli specifici punti delle tabelle allegate all’O.M. 88/2024 relativi all’attribuzione di punti 3
per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera, non è meglio specificata alcuna normativa di riferimento, infatti gli stessi punti riportano testualmente “Certificazione CeClil – (1) – o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, – (2) – o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera […], per ciascun titolo punti 3”.