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Ad anno scolastico ormai inoltrato, è doveroso fornire alcuni chiarimenti in tema “convalida”.
Per il biennio di validità delle graduatorie per le supplenze GPS in corso (2024/2026), i riferimenti normativi in tema di verifiche e controlli e relative convalide o rettifiche si trovano nell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 (Graduatorie provinciali e di istituto di prima e seconda fascia – Personale Docente – biennio 2024/2026).
Nel testo del O.M. 88/2024, all’art. 8 comma 7, viene trattato il tema dei controlli sulle dichiarazioni fornite dagli aspiranti durante la compilazione dell’istanza, ed in particolare viene chiarito che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.
Ciò vuol dire che la scuola presso la quale viene istituito il primo contratto di lavoro nel biennio di riferimento procede ad effettuare le dovute verifiche sui titoli dichiarati dall’aspirante e, ai sensi dell’art. 8 comma 8 del O.M. 88/2024, “in caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato” specificando inoltre che “i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4- ter, del DL 22/2020”.
Gli effetti del decreto di convalida (o di rettifica) ottenuto all’esito dei controlli sono riportati all’art. 8 comma 9 (esito negativo) e comma 8 (esito positivo) nel quale si sottolinea che “i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4- ter, del DL 22/2020”.
A differenza del comparto ATA, i titoli culturali e di servizio del personale docente sono soggetti spesso ad interpretazioni e/o aggiornamenti nel corso del tempo, come successo quest’anno per i corsi CLIL (in merito si legga l’articolo di approfondimento): l’ottenimento di un decreto di convalida/rettifica del punteggio, così come riportato nel testo dell’Ordinanza Ministeriale, valida definitivamente i titoli e rende illegittima qualsiasi rivalutazione futura da parte dell’istituzione scolastica.
Questo significa che una convalida/rettifica del punteggio e dei titoli del biennio in corso ha validità anche per i bienni successivi.
Discorso analogo, poiché le graduatorie di graduatorie per le supplenze GPS valide per il biennio 2022/2024 sono normate dal O.M. 112/2022 nel quale all’art. 8 comma 8 è riportato “all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”.
Ciò significa che il decreto di convalida/rettifica del punteggio e dei titoli del biennio 2022/2024 ha validità anche per il biennio 2024/2026. Le segreterie interessate, infatti, dovranno limitarsi a prenderne atto e a procedere alle verifiche ed ai controlli in relazione ai soli nuovi titoli culturali e di servizio inseriti nell’istanza 2024 e non anche ai vecchi titoli inseriti nell’istanza 2022, già definitivamente validati.
Per ulteriori chiarimenti in merito, la segreteria nazionale dell’Organizzazione Sindacale SITEC è raggiungibile alle sedi ed ai recapiti presenti nella sezione dedicata del sito web sindacatositec.it.