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Ad anno scolastico ormai inoltrato, è doveroso fornire alcuni chiarimenti in tema “convalida”.
Per il triennio di validità delle graduatorie ATA in corso (2024/2027), i riferimenti normativi in tema di verifiche e controlli e relative convalide o rettifiche si trovano nel Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024 (Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia – Personale ATA – triennio 2024/2027).
Nel testo del D.M. 89/2024, all’art. 6 commi 10 e 11, viene trattato il tema dei controlli sulle dichiarazioni fornite dagli aspiranti durante la compilazione dell’istanza, ed in particolare viene chiarito che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.
Ciò vuol dire che la scuola presso la quale viene istituito il primo contratto di lavoro nel triennio di riferimento procede ad effettuare le dovute verifiche sui titoli dichiarati dall’aspirante e, ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.M. 89/2024, “all’esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato”.
Gli effetti del decreto di convalida (o di rettifica) ottenuto all’esito dei controlli sono riportati all’art. 6 comma 13 (esito negativo) e comma 14 (esito positivo) nel quale si legge “il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda” e si specifica successivamente “anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi”.
Questo significa che una convalida/rettifica del punteggio e dei titoli del triennio in corso ha validità anche per i trienni successivi.
Discorso analogo, poiché le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 sono normate dal D.M. 50/2021 nel quale all’art. 6 comma 14 è riportato “il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi”.
Ciò significa che il decreto di convalida/rettifica del punteggio e dei titoli del triennio 2021/2024 ha validità anche per il triennio 2024/2027. Le segreterie interessate, infatti, dovranno limitarsi a prenderne atto e a procedere alle verifiche ed ai controlli in relazione ai soli nuovi titoli culturali e di servizio inseriti nell’istanza 2024 e non anche ai vecchi titoli inseriti nell’istanza 2021, già validati.
Per ulteriori chiarimenti in merito, la segreteria nazionale dell’Organizzazione Sindacale SITEC è raggiungibile alle sedi ed ai recapiti presenti nella sezione dedicata del sito web sindacatositec.it.